Regione Lazio: istituito il Garante per le persone con disabilità

La nuova legge si compone di 9 articoli. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge dell’assessore Massimiliano Maselli.

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all’unanimità (42 voti) la proposta di legge n. 27 del 15 maggio “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, illustrata dall’assessore regionale ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli.
“Con l’approvazione di questa legge andremo ad istituire una figura che dovrà garantire i diritti sacrosanti della disabilità”, ha esordito l’assessore. “In Regione Lazio abbiamo il garante dei minori, il garante dei detenuti, mancava però questa figura importante, che sarà la vera sentinella e dovrà relazionare ogni sei mesi alla Giunta e poi ogni anno al Consiglio regionale”, ha aggiunto Maselli.

Dopo la relazione dell’assessore, numerosi consiglieri regionali sono intervenuti al dibattito (e nelle successive dichiarazioni di voto), a partire dalla presidente della commissione Sanità, Alessia Savo (FdI), la quale ha messo in evidenza il clima collaborativo e costruttivo che ha accompagnato i lavori della settima commissione, consentendo un rapido esame del testo e l’approvazione di numerosi emendamenti. Circostanza che ha trovato riscontro anche negli interventi successivi – tutti di apprezzamento per il provvedimento – da parte dei consiglieri di minoranza Marta Bonafoni (Pd), Rodolfo Lena (Pd), Marietta Tidei (Azione-Italia viva) e Roberta Della Casa (M5s). Giudizi positivi sulla nuova legge e sul percorso che ha portato alla sua approvazione, sono stati espressi anche dai consiglieri di maggioranza intervenuti al dibattito: Daniele Sabatini e Laura Corrotti (FdI), Cosmo Mitrano (FI), Giuseppe Emanuele Cangemi e Orlando Tripodi (Lega), Mario Luciano Crea (Lista Rocca) e Nazzareno Neri (Udc).

Ha chiuso il dibattito il presidente della Regione, Francesco Rocca, che ha parlato di “passo fondamentale per le politiche di inclusione nella nostra Regione” e si è detto sicuro che “sarà individuata una persona di altissimo profilo come Garante”.

La nuova legge si compone di 9 articoli.

L’articolo uno stabilisce che il Garante ha il compito principale di “promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità” e che lo stesso, nell’esercizio delle proprie funzioni, “non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”. Il successivo articolo due definisce i soggetti destinatari del provvediemento: “I residenti o domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge 104/1992 nonché in favore delle persone la cui disabilità sia in via di accertamento e in attesa del riconoscimento definitivo”.

Nell’articolo tre vengono elencate nel dettaglio le funzioni del Garante, tra le quali sono ricomprese:

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private e ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti, istituti e società a partecipazione regionale, dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), dai Comuni e da ogni altro ente pubblico, le informazioni, gli atti e i documenti necessarie allo svolgimento del suo incarico.

L’articolo quattro prevede le relazioni del Garante agli organi istituzionali sulle attività svolte: alla Giunta e alla commissione consiliare competente in materia di servizi sociali (ogni sei mesi); al Consiglio regionale (attraverso una relazione annuale pubblicata anche sul Burl); al Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e alla Cabina di regia (annualmente).

Nei successivi articoli, la proposta di legge disciplina la struttura organizzativa (articolo 5), l’elezione, le cause di incompatibilità e di revoca dell’incarico (articolo 6), trattamento economico (articolo 7, pari alla metà dell’indennità spettante ai consiglieri regionali), norma finanziaria (articolo 8) ed entrata in vigore (articolo 9).

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l’elezione del Difensore civico regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. È scelto tra persone “che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali”.

La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Parlamento italiano ed europeo e del Governo nazionale; di consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale; di sindaco e consigliere della Città Metropolitana; di sindaco; di direttore generale, sanitario o amministrativo delle Asl e delle aziende ospedaliere; di amministratore di ente o azienda pubblica o società a partecipazione pubblica; di amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva sovvenzioni o contributi dalla Regione.

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